Art. 1.

      1. L'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, è sostituito dal seguente:

      «Art. 6 - 1. Ove nel corso di intercettazioni di qualsiasi tipo, legittimamente autorizzate a carico di terze persone, sia comunque acquisita la conversazione di un parlamentare, ovvero un flusso di comunicazioni informatiche o telematiche allo stesso riferibile, il pubblico ministero che procede provvede immediatamente alla secretazione degli atti.
      2. Il pubblico ministero provvede, altresì, a formare un fascicolo separato delle intercettazioni di cui al comma 1, disponendo che il supporto magnetico, la trascrizione cartacea e tutti gli atti relativi alle intercettazioni siano conservati con modalità idonee a garantirne l'assoluta segretezza.
      3. Ove nel corso delle indagini, ovvero all'esito di esse, il pubblico ministero ritenga di non dover utilizzare le intercettazioni ai fini del processo, con decreto motivato dispone la distruzione di tutta la documentazione inerente le registrazioni. Dispone in ogni caso la immediata distruzione di tutta la documentazione inerente le conversazioni o i flussi telematici di contenuto o carattere privato, ovvero non aventi diretta rilevanza ai fini del processo.
      4. Nel provvedimento non può, in alcun modo, essere fatto riferimento al contenuto delle intercettazioni.
      5. Ove nel corso delle indagini, ovvero all'esito di esse, il pubblico ministero ritenga di dover utilizzare ai fini del processo le intercettazioni o parte di esse, con missiva riservata avanza richiesta di utilizzazione al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare.

 

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      6. La richiesta di cui al comma 5 deve contenere l'analitica indicazione dei motivi che rendono assolutamente indispensabile l'utilizzazione delle intercettazioni, con l'indicazione degli atti ai quali è fatto riferimento e che devono essere trasmessi in copia.
      7. La richiesta e gli atti conseguenti devono essere conservati nel fascicolo riservato di cui al comma 2.
      8. Sulla richiesta avanzata ai sensi del comma 5, la Camera di appartenenza del parlamentare delibera, nel termine di due mesi, trasmettendo immediatamente il relativo provvedimento al pubblico ministero procedente.
      9. Nel provvedimento con il quale accorda il consenso all'utilizzazione delle intercettazioni, la Camera di appartenenza del parlamentare dà analitica indicazione delle intercettazioni ritenute utilizzabili e di quelle ritenute non utilizzabili, indica le eventuali parti delle intercettazioni ritenute non utilizzabili e definisce le modalità e i limiti dell'utilizzabilità delle intercettazioni stesse. Inoltre, ove ritenga che la pubblicità del nome del parlamentare interessato alle intercettazioni sia di danno alla libertà o al prestigio della funzione, la Camera di appartenenza, nel provvedimento con il quale accorda il consenso all'utilizzazione, può disporre che negli atti resi pubblici il nome del parlamentare sia omesso o comunque mantenuto segreto.
      10. Ove la Camera di appartenenza del parlamentare neghi l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni in tutto o in parte, il pubblico ministero provvede immediatamente alla distruzione delle intercettazioni per le quali è stata negata l'autorizzazione, con le modalità di cui al comma 3.
      11. In nessun modo, né diretto né indiretto, può essere data notizia delle intercettazioni o diffusione del contenuto delle stesse».